STATUTO

“Consorzio dell’olio extravergine d’oliva dei Monti Tifatini” Allegato “A” della Raccolta n.ro 2982 registrato a Caserta il 13/07/2022
al n.22894/1T Rosa Nittolo – Notaio

Art.1) Ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile e con la denominazione “Consorzio dell’olio extravergine d’oliva dei Monti Tifatini” è costituito un Consorzio con attività esterna. Il Consorzio ha sede in Cervino (CE) alla Via Roma n.ro 75. Il Consorzio può istituire sedi periferiche in altre località del territorio nazionale.
La sua durata è fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.
Art.2) Il consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, incentivare e tutelare lo sviluppo dei programmi industriali, commerciali e promozionali delle aziende associate, in particolare il consorzio si propone le seguenti finalità:
– attività di lavorazione in comune delle olive prodotte dai consorziati con la finalità di produrre un olio sano e genuino seguendo i dettami della scienza e della tecnica di produzione dell’olio;
– utilizzo e lavorazione di ricavati dell’olio nonché utilizzo di olio extravergine di oliva prodotto da altre società purchè nel rispetto delle norme che ne disciplinano la produzione;
– disciplina, controllo e tutela, in Italia e all’estero, dell’uso, della denominazione, delle menzioni geografiche aggiuntive e dell’eventuale marchio consortile da utilizzare in abbinamento con le suddette;
– nello svolgimento della propria attività attua quanto disposto dai punti 15 e 16 dell’art.53 della Legge n.128/98 così come modificato dall’art.14 della legge 21.12.1999 n.526;
– promuove la diffusione ed il consumo dell’olio extravergine di oliva di produzione dei consorziati e con il marchio “Il Cervo D’Oro”;
– assiste gli utilizzatori nello svolgimento delle azioni di valorizzazione dell’olio extravergine di oliva prodotto dai consorziati e nell’espletamento delle pratiche necessarie all’utilizzo della denominazione e delle menzioni geografiche aggiuntive;
– vigila affinché non venga messo in vendita con il marchio “Il Cervo D’Oro” o simile, o con il marchio distintivo del Consorzio, olio ottenuto con olive non prodotte nel territorio delle colline casertane o che, pur essendo prodotto con olive di detto territorio, non abbia le caratteristiche fissate dal disciplinare di produzione e non sia stato sottoposto all’organismo di controllo;
– svolge un’attiva sorveglianza contro le frodi nella produzione e nel commercio delle olive e dell’olio;
– vigila affinché il titolo di consorziato, il marchio o altro segno distintivo adottato dal Consorzio siano usati esclusivamente dagli aventi diritto;
– svolge tutti i compiti previsti dalla vigente normativa per i Consorzi di tutela e stipula apposite convenzioni con gli enti pubblici e privati per pervenire ad una proficua e migliore tutela della produzione,
della valorizzazione e della commercializzazione dell’olio extravergine di oliva di produzione dei consorziati medesimi e con il marchio “Il Cervo D’Oro”.
Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio:
– si prefigge di acquistare e/o noleggiare macchinari ed attrezzature strumentali alla trasformazione delle olive nonché all’imbottigliamento dell’olio estratto;
– cura la vendita all’ingrosso e al dettaglio dell’olio di oliva prodotto e distinto con il marchio “Il Cervo D’Oro”;
– effettua controlli a campione sul prodotto imbottigliato, al fine di accertare la corrispondenza alle caratteristiche della partita esaminata ed ammessa all’uso della denominazione di origine;
– verifica la rispondenza delle menzioni geografiche riportate in etichetta;
– compie, anche attraverso le associazioni Produttori riconosciute, servizio di assistenza tecnica e di informazione ai soci, al fine di elevare la qualità del loro prodotto;
– definisce, d’intesa con i produttori del territorio, sentiti i pareri delle Associazioni Produttori riconosciute, linee ed indirizzi per la commercializzazione del prodotto ammesso all’uso della denominazione di origine;
– svolge in Italia e all’estero, anche attraverso la partecipazione a mostre e manifestazioni fieristiche, un’adeguata azione promozionale e pubblicitaria intesa a diffondere la conoscenza e il prestigio dell’olio extravergine d’oliva di produzione dei consorziati medesimi;
– promuove ed organizza convegni per lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti il territorio e l’agricoltura con particolare riguardo all’olivicoltura;
– svolge in Italia e all’estero ricerche di mercato e studi per la definizione e il calcolo dei costi di produzione e conseguentemente dei prezzi di vendita;
– attua qualsiasi altra iniziativa che consenta di valorizzare e sviluppare le imprese agricole del settore nonché allargare e controllare il mercato dell’olio a denominazione di origine;
– promuove e valorizza attività di Oleoturismo (turismo dell’olio extravergine di oliva) con la finalità di accrescerne la cultura ed il prestigio nonché di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione olivicola;
– svolge tutte le funzioni e tutte le iniziative affidate ai Consorzi di tutela della normativa vigente o delegate ad essi da altri enti che operano nel settore;
– l’organo amministrativo potrà acquistare da privati olio, olive e altri prodotti agricoli, che rispettino i requisiti di qualità innanzi indicati, al fine di apporre il relativo marchio; ai privati che collaboreranno nel modo innanzi indicato, verrà fornita una tessera che recherà la dicitura “sostenitore”, previo pagamento di una quota;
– richiede finanziamenti a Enti, Ministeri, istituzioni pubbliche e private, Regionali, Nazionali e Comunitarie da destinare alla valorizzazione e alla promozione, mediante qualsiasi forma (pubblicità ed iniziative televisive, editoriali, radiofoniche etc.) dell’olio extravergine di oliva prodotto dai consorziati medesimi.
Il Consorzio potrà, al fine di rendere efficace la sua azione aderire ad organismi nazionali ed internazionali che si occupano di olivicoltura o di elaiotecnica.
Art.3) Possono partecipare al Consorzio tutte le piccole e medie imprese, le cooperative nonchè le società di capitali e le società di persone che esercitano o abbiano per oggetto sociale le attività
previste nell’oggetto del Consorzio.
Ogni impresa, per la sua partecipazione al Consorzio, si obbliga:
a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni degli organi consortili, la disciplina stabilita dal Consorzio per la esecuzione dei servizi assunti e distribuiti, i relativi controlli tecnico-organizzativi che lo stesso Consorzio riterrà opportuno fare eseguire da propri incaricati e le decisioni che esso
giudicherà di dover adottare in conseguenza;
b) versare le quote ed anticipare al Consorzio le somme necessarie per la sua organizzazione ed il suo finanziamento, secondo quanto stabilito dall’art. 20.
L’impresa nuova associata, infine, risponde, al pari delle altre, di tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio, anche prima della sua entrata.
Art.4) Le imprese che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno presentare domanda di ammissione, diretta all’organo amministrativo allegando tutti i documenti relativi all’andamento della loro attività commerciale, in particolare bilanci degli ultimi due esercizi, certificati di vigenza ed antimafia e l’inesistenza di situazioni in qualsiasi modo pregiudizievoli al Consorzio.
Nell’esaminare la domanda di ammissione, l’organo amministrativo terrà presente il numero delle imprese già consorziate e lo sviluppo del Consorzio e vaglierà se l’ammissione della nuova impresa sia di pregiudizio all’attività delle altre già consorziate.
Le imprese ammesse al Consorzio, dopo la sua costituzione, dovranno versare inoltre una quota di ammissione, il cui importo verrà fissato annualmente dall’assemblea del Consorzio in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto dell’ammontare delle attività dello sviluppo del Consorzio.
Art.5) Il recesso è consentito alle imprese dissenzienti dalla deliberazione riguardante il cambiamento dell’oggetto sociale e la proroga della durata del Consorzio oltre il termine stabilito all’art. 1.
La deliberazione in materia di recesso è di competenza dell’organo amministrativo. L’esclusione viene deliberata, su denuncia dell’organo amministrativo e fermo il risarcimento dei danni e l’irrogazione della multa, dell’assemblea delle consorziate, nell’ipotesi di gravi violazioni degli obblighi sopra descritti all’art. 3.
Può essere altresì deliberata nei seguenti casi:
a) sopravvenuta mancanza dei requisiti per l’ammissione;
b) quando una consorziata abbia deliberato il proprio scioglimento;
c) quando si trovi in stato fallimentare o prefallimentare;
d) quando venga assoggettata ad amministrazione controllata.
In ogni e qualsiasi caso di recesso o di esclusione, l’impresa receduta o esclusa perderà ogni diritto sul patrimonio consortile, rimanendo purtuttavia responsabile della intera attività posta in essere dal Consorzio fino ad allora.

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